Il cane guida può entrare in qualunque esercizio aperto al pubblico (Legge n.37 del 14/02/74, integrata con Legge n.69 del 08/02/06). Il cane guida è esonerato dall’obbligo di portare la museruola ed è esonerato inoltre dall’obbligo di avere al seguito paletta e sacchetto (Ordinanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 23/03/09). Il cane guida è esonerato dal pagamento del biglietto sui mezzi di trasporto pubblici (Legge n.37/2004). È bene ricordare che il cane guida è un vero e proprio ausilio che consente alla persona cieca di acquisire maggiore libertà motoria e un certo grado di indipendenza. Il cane guida quando è condotto al guinzaglio cammina normalmente, quando invece è condotto impugnando la maniglia rigida il suo comportamento è consono agli insegnamenti ricevuti.